Contributi Previdenziali

Contributi Geometri quanto si paga nel 2025?

Tutti i Geometri che esercitano la libera professione devono iscriversi all'Ente Cassa Italiana Geometri – CIPAG .  I contributi dovuti alla Cipag sono:

  • il contributo soggettivo;
  • il contributo integrativo;
  • il contributo di maternità. 

con  riduzioni per neoiscritti  praticanti e per maternita

Vediamo in dettaglio importi modalità e scadenze  per il 2025.

Contributi geometri 2025 : soggettivo, integrativo, maternità

Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale  al 

  • minimo del 20% nel 2025 sul reddito Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo  di  4.205  euro  comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). 
  • 3,5% su reddito eccedente € 182.100,00.

Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) ;  Va esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa. 

I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni  devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.

Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato – per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione – anche da un ulteriore quota così determinata:

a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;

b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;

c) 0,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

Dal 2024 la quota retrocessa  è pari al 3% del volume d’affari dichiarato  nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.

L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante) 

Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno, per il 2025 è pari a  7 euro ( approvato dal Ministero del lavoro GU 14.3.2025)

E' possibile versare una quota volontaria aggiuntiva di contributo soggettivo – variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato ,  interamente deducibile dal reddito e che da luogo ad un supplemento di pensione aggiuntivo al trattamento di base.

Contributi Cipag geometri le agevolazioni

Sono previste riduzioni contributive  per i nuovi iscritti a CIPAG ,  tirocinanti , per maternità.

NUOVI ISCRITTI 

Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto 

Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.

L'aliquota per l'integrativo resta fissata al 5% 

l contributi integrativo  minimo   non è dovuto

PRATICANTI 

Il contributo soggettivo minimo per il 2025  ridotto per i praticanti è pari a      1.051,25 euro 

MATERNITA 

A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o,dall’anno di ingresso  in caso di adozioni

Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.

CIPAG geometri Modalità di pagamento e scadenze

A partire dall'11 luglio 2022 Cassa Geometri ha attivato sui propri sistemi la piattaforma di pagamento “pagoPA”,  come previsto dalla sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti obbligati

Oltre agli strumenti messi a disposizione da pagoPA ( home banking,  carte di credito ecc)  sarà ancora possibile effettuare pagamenti con:

a) Modello F24 accise, per compensare eventuali crediti del fisco con la contribuzione dovuta;

b) addebito diretto su conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD).

CODICI PAGAMENTO F24 in caso di compensazione con crediti tributari

Contributo soggettivo minimo  GE01    2025

Contributo integrativo minimo GE21    2025

Contributo di maternità            GE51    2025

il professionista  può versare con le seguenti modalità

  • unica soluzione con scadenza del pagamento il 
  • pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
  • pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 del mese, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno 

(Nel 2024 la scadenza del 30 settembre era stata prorogata al 7 ottobre) 

La contribuzione minima può essere volontariamente versata, in anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quattro rate scadenti il 27 febbraio, il 27 aprile, il 27 giugno e il 28 agosto.

Cassa Geometri CIPAG : Le sanzioni

n caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, le sanzioni previste sono pari:

  • al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
  • al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
  • al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).

La sanzione, per ciascuna violazione , non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

Per maggiori informazioni visita il sito www.cassageometri.it 

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